Andrea danti

geometra – firenze

Certificatore energetico, varato il regolamento con i requisiti

Come già anticipato, il Consiglio dei Ministri di venerdi 15 febbraio ha varato il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici. Il provvedimento sana i rilievi mossi dalla Commissione europea che aveva avviato una procedura di infrazione a carico dell’Italia per incompleto recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
Il Dpr va quindi ad attuare una norma del decreto legislativo n. 192/2005 di recepimento della stessa Direttiva europea. L’articolo 4, comma 1, lettera c) prevede l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica che deve stabilire “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione”.
Si tratta dell’ultimo tassello che completa la normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici.

Prima del varo del decreto di venerdì, avevamo già anticipato alcuni contenuti del Regolamento, ma ora abbiamo la possibilità di analizzarli più a fondo.

Certificatori energetici, chi sono?
Articolo 2. Possono svolgere attività di certificazione energetica, e sono quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
– i tecnici abilitati;
– gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia;
– gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento;
– le società di servizi energetici (ESCO).

Abilitazione, quali i requisiti per ottenerla?
I requisiti necessari per ottenere l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione sono:
– il diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico o la laurea;
– l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento;
– la frequenza di corsi di formazione, di almeno 64 ore, sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente.

Se sono assenti competenze in alcuni campi, il certificatore è tenuto a farsi affiancare da un altro tecnico abilitato.

Il certificatore deve essere imparziale
Il regolamento stabilisce l’obbligo per i tecnici, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi: nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, il certificatore deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare; nel caso sia di certificazione di edifici di nuova costruzione sia di edifici esistenti, il certificatore deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolto con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati e rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado. Il certificatore deve essere quindi indipendente e imparziale.

Responsabilità penale diretta del certificatore
Articolo 4. L’attestato di certificazione energetica (Ace) ha valenza di atto pubblico, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.

Funzioni delle Regioni e Province autonome
Il regolamento si applica alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE.

Nell’interesse degli utenti le Regioni e le Province autonome possono:
– adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati nel rispetto delle regole comunitarie;
– promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali; – promuovere attività di formazione e aggiornamento dei certificatori;
– monitorare l’impatto del sistema di certificazione;
– predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione;
– promuovere la conclusione di accordi volontari o di altri strumenti per assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

Inoltre, le Regioni e le Province autonome devono procedere ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori. I controlli devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono:
– accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
– valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
– ispezioni delle opere o dell’edificio.

Ace: aggiornamento su riqualificazioni impiantistiche
Articolo 7. Il regolamento introduce misure di semplificazione sull’aggiornamento dell’attestato di certificazione energetica in caso di riqualificazioni impiantistiche.

Allegato I
Riporta contenuti minimi e durata minima dei corsi di formazione per i tecnici abilitati alla certificazione. A livello nazionale, i corsi possono essere svolti da università, organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dell’ambiente.
A livello regionale, invece, possono essere organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome o comunque da soggetti con competenza specifica e autorizzati dalle amministrazioni.
Fonte: EdilTecnico

Il DUVRI e il rischio di interferenza

Negli appalti pubblici o privati, è opportuno che si realizzino la cooperazione ed il coordinamento tra committenti ed appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza globale delle opere e dei servizi da realizzare.

Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l’elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell’eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all’interferenza delle diverse lavorazioni. Il DUVRI, ovvero il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.

Il nucleo essenziale della disciplina prevenzionistica in materia di appalto è contenuta nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Si tratta di una norma la cui finalità regolatoria è quella di spingere il committente a scegliere come partner commerciale un appaltatore che sia efficiente nella tutela della sicurezza dei propri dipendenti. Questo fine della decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i., è perseguito mediante il coinvolgimento del committente negli obblighi risarcitori che spettano all’appaltatore datore di lavoro a beneficio del lavoratore infortunatosi a cui venga giudizialmente riconosciuto un risarcimento.

Sempre sul piano della regolazione dei rapporti tra committente ed appaltatore rispetto alla sicurezza dei lavoratori che eseguono l’appalto, il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha esteso l’ambito dei rischi di cui per legge si fa obbligo di valutazione. Si tratta di una nuova tipologia di rischi, quelli da interferenza organizzativa tra committente ed appaltatore.

Nel caso di appalto, dunque, il committente deve predisporre, oltre al proprio Documento di valutazione dei rischi (DVR), un DUVRI relativo ai rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto. Allo stesso modo, l’appaltatore deve essere in possesso del proprio Documento di valutazione dei rischi (DVR), e deve anche rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, il DUVRI predisposto dal committente.

Il datore di lavoro committente, è quindi il soggetto obbligato all’elaborazione del DUVRI e alla consegna dello stesso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. p, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. La sanzione penale, per l’inadempimento di tale obbligo, è la sanzione prevista dall’articolo 55, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, in capo al datore di lavoro e al dirigente.

Appare evidente che il DUVRI, oltre a costituire un obbligo penalmente sanzionato in caso di violazione, è anche un importante strumento del committente per effettuare una reale valutazione dell’adeguatezza dell’organizzazione del sistema di sicurezza approntato dall’appaltatore, attraverso il coordinamento tra i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente e dell’appaltatore. Inoltre, e la cosa risulta di particolare interesse per l’impresa committente, il DUVRI è uno strumento operativo per diminuire il rischio di incorrere nella responsabilità per infortuni che eventualmente occorrano ai dipendenti dell’appaltatore.

Infatti il presupposto per la redazione del DUVRI è sia l’analisi dell’organizzazione imprenditoriale delle due aziende con particolare riferimento ai punti di contatto tra le stesse, che l’analisi dei due diversi sistemi di sicurezza adottati, sempre con riferimento particolare ai punti di contatto tra i due sistemi: ciò al fine di predisporne il coordinamento, il che è appunto l’oggetto del DUVRI.
Fonte: EdilTecnico