Andrea Danti
Bonus Facciate 2020
La guida dell’ Agenzia delle Entrate.
Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI
INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
- PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
- INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO
- influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco
- della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
- INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA)
ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO:
- grondaie
- pluviali
- parapetti
- cornicioni
SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON:
- chiostrine
- cavedi
- cortili
- spazi interni
- smaltimento materiale
- cornicioni
SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI:
- acquisto materiali
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
- installazione ponteggi
- smaltimento materiale
- Iva
- imposta di bollo
- diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
- tassa per l’occupazione del suolo pubblico
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Denuncia di Successione Telematica online
NOVITA’ Denuncia di successione telematica online.
Con l’obbligo dal 01/01/2019 della trasmissione telematica e’ diventato piu’ problematico per il contribuente provvedere in proprio a redigere e trasmettere la Denuncia di Successione all’Agenzia delle Entrate.
Per tale motivo abbiamo organizzato un servizio completamente online con tutta la documentazione trasmessa tramite mail certificata PEC.
Il servizio prevede la compilazione di tutti i modelli, gli allegati e l’inoltro finale all’Agenzia delle Entrate della Denuncia di Successione e della Voltura Catastale.
Disponibile in tutta Italia.
Decreto 26 giugno 2015 – Requisiti Minimi
Il Decreto Requisiti Minimi
(Decreto 26 giugno 2015)
Il decreto requisiti minimi definisce le nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.
Classificazione edifici
Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d’uso, nelle categorie di cui all’articolo 3 del dpr 412/93:
- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi
- E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto
- E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili
- E.6 (2) palestre e assimilabili
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili
L’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.
Tipologie di intervento
Sono previste le tipologie d’intervento di seguito riportate:
- nuova costruzione
- demolizione e ricostruzione
- ampliamento e sopraelevazione
Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.
L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare. In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
Ristrutturazioni importanti
Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Possiamo distinguere:
- ristrutturazioni importanti di primo livello
- ristrutturazioni importanti di secondo livello
Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Interventi di riqualificazione energetica
Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.
In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza.
Quadro di sintesi sui requisiti minimi
Di seguito la tabella con il riepilogo delle prescrizioni, dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO |
DESCRIZIONE LIVELLO DI INTERVENTO |
PRESCRIZIONI/VERIFICHE DI LEGGE |
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Edifici nuovi | Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti | Rispetto di:
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Ampliamenti di edifici esistenti |
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Per la parte ampliata e per il volume recuperato, rispetto di:
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Per la parte ampliata e per il volume recuperato:
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Ristrutturazione importante di primo livello | Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio | Per i servizi coinvolti (impianti):
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Ristrutturazione importante di secondo livello | Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva | Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare di:
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Riqualificazione energetica | Intervento che interessi:
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Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare di:
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TAVOLA SINOTTICA Nazionale verifiche di legge – rev 1.4-15-07-2016 by Acca Software
Fonte: Biblus-net by Acca