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Edilizia

Chiarimenti su terre e rocce da scavo dal Ministero dell’Ambiente

Il Decreto Ministeriale 161/2012, in vigore da ottobre 2012, regolamenta la gestione delle terre e rocce provenienti da attività di costruzione o dalla lavorazione di materiali lapidei.

Il Ministero dell’Ambiente con apposita Nota ha fornito chiarimenti circa i quesiti posti dall’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi a:

  • applicabilità del decreto ai materiali da utilizzare nel sito di produzione;
  • applicabilità del decreto ai piccoli cantieri.

Il Ministero chiarisce che il D.M. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto, come stabilito anche dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

Per quanto riguarda l’applicabilità della procedura prevista nel decreto relativa ai materiali da scavo prodotti nell’ambito dei cosiddetti “piccoli cantieri” (cantieri sino a 6000 m³), il Ministero dell’Ambiente precisa che il decreto “non tratta l’argomento in quanto l’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall’art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto”.
Fonte: Biblus-net by Acca

Entrato in vigore il nuovo Regolamento Antimafia. I primi chiarimenti del Ministero

Il decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni correttive al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011), prevede, tra l’altro, l’anticipazione al 13 febbraio 2013 dell’entrata in vigore della normativa in materia di documentazione antimafia.

Con la circolare del 8 febbraio 2013 n. 11001/119/20(6), il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti e prime indicazioni interpretative sulle nuove norme sulla documentazione antimafia che le imprese devono ottenere per la partecipazione alle gare d’appalto.

Il Ministero precisa che l’applicazione delle nuove regole dipende dal periodo in cui si conclude la fase istruttoria per il rilascio della documentazione antimafia. Se le verifiche terminano prima del 13 febbraio valgono le vecchie norme e non sono necessari documenti integrativi. Nel caso in cui l’istruttoria si svolga a cavallo di questa data, gli atti compiuti restano validi, ma la Prefettura li integra in base ai nuovi adempimenti richiesti.

Relativamente alle modalità per il rilascio della documentazione antimafia, il Ministero, dopo aver sottolineato che tutto il Codice antimafia era imperniato sullo strumento della Banca Dati Nazionale – oggi ancora non disponibile – chiarisce che fino al momento in cui la banca dati diventerà operativa, la documentazione sarà rilasciata integralmente dalle Prefetture, attraverso il “Ced Interforze”.

Inoltre, se le Prefetture non riscontrano nessun elemento indiziario che possa far sospettare un’infiltrazione criminale, i documenti sono rilasciati entro 45 giorni. Al contrario, in presenza di dubbi si apre una fase di accertamento che può durare al massimo 30 giorni.

Fonte: Biblus-net by Acca

Contratti pubblici: arrivano i chiarimenti sulla modalità elettronica obbligatoria dal primo gennaio 2013

Il Decreto Sviluppo bis (D.L. 179/2012) ha modificato l’articolo 11, comma 13 del Codice dei Contratti, stabilendo che dal primo gennaio 2013  i contratti devono essere stipulati “con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica…”.

L’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), con la Determinazione 1/2013, ha fornito chiarimenti a Stazioni Appaltanti e operatori economici che hanno lamentato difficoltà legate all’applicazione delle nuove disposizioni e ha specificato i casi in cui è obbligatorio utilizzare la modalità elettronica per la stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture.
Secondo l’Autorità, le nuove disposizioni si applicano ai contratti pubblici regolati dall’art.3 del Codice dei Contratti; pertanto ne sono esclusi contratti di compravendita e locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, per la scrittura privata è ancora consentita la forma cartacea.
In definitiva, la stipulazione del contratto può assumere, a seconda delle disposizioni applicabili di caso in caso, tre diverse forme:

  • atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
  • forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
  • scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.

Infine, l’AVCP afferma che, come previsto anche dall’art.25 del Codice dell’Amministrazione Digitale, la “modalità elettronica” può essere assolta anche attraverso la sola acquisizione digitale della firma autografa.
Fonte: Biblus-net by Acca