Edilizia
Per realizzare un soppalco occorre il Permesso di costruire?
Per la realizzazione di un soppalco è necessario il Permesso di Costruire. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 720 dell’8 febbraio 2013, precisando che questo tipo di intervento produce un aumento di superficie e rientra, quindi, tra i lavori di ristrutturazione edilizia.
Nel caso specifico, il Comune aveva accertato la realizzazione di un soppalco abusivo (per la sua struttura e funzione) all’interno di un immobile del centro storico e il cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione, senza il permesso di costruire.
L’amministrazione aveva ordinato la demolizione del manufatto e il pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 15.000. Il cittadino aveva presentato ricorso al Tar e poi appello al Consiglio di Stato sostenendo che il soppalco non aveva un piano d’appoggio calpestabile e quindi non comportava un aumento di superficie.
I giudici del CDS, confermando la Sentenza del Tribunale Amministrativo, rigettano il ricorso dei titolari dei lavori che avevano ampliato e danno ragione al Comune che chiede la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Fonte: Biblus-net by Acca
La realizzazione autorizzata di un gazebo diventa abusiva se si perdono i requisiti di precarietà
Un gazebo, realizzato con regolare autorizzazione comunale, risulta abusivo se si trasforma nel tempo diventando una costruzione vera e propria.
Così si è espresso il Consiglio di Stato in merito alla costruzione di un gazebo a servizio di un ristorante, realizzato con tutte le autorizzazioni comunali necessarie, ma che nel tempo si è trasformato per l’installazione di alcuni impianti (elettrico, sonoro e di climatizzazione).
In seguito ad un controllo, viene data ordinanza di demolizione, a cui fa seguito il ricorso del proprietario.
Il ricorso è respinto con Sentenza n. 6382 del 12 dicembre 2012 del Consiglio di Stato, per la perdita delle sue caratteristiche di precarietà.
Fonte: Biblus-net by Acca
Gli ascensori non devono rispettare le distanze minime tra costruzioni
Il Consiglio di Stato ha affermato, con la sentenza n. 6253 del 5 dicembre 2012, che la realizzazione di un ascensore esterno non rientra nel concetto di “costruzione” (di cui all’art. 873 del Codice Civile) e quindi ad esso non sono applicabili le disposizioni in tema di distanze tra gli immobili.
In particolare, l’impianto di ascensore, al pari di quelli serventi le condotte idriche e termiche, rientra tra i cosiddetti volumi tecnici o impianti strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell’immobile, per i quali non devono trovare applicazione le disposizioni in materia di distanze tra le costruzioni.
Fonte: Biblus-net by Acca