Normativa
4 febbraio 2013, il termine ultimo per la dichiarazione IMU. Chi deve presentarla?
Dopo il versamento del saldo IMU effettuato entro il 17 dicembre 2012, i contribuenti devono ora verificare se sono tenuti a un ulteriore adempimento, ossia alla presentazione della dichiarazione IMU.
La scadenza, per le variazioni avvenute dal primo gennaio 2012, è prevista per il prossimo 4 febbraio 2013.
Ma chi deve presentare tale dichiarazione?
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti due casi:
- immobili che godono di riduzioni d’imposta;
- immobili per i quali il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
CASO 1
Di seguito riportiamo alcuni degli immobili rientranti nel caso 1:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- fabbricati di interesse storico
- immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota (ad esempio immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi IRES, immobili locati, etc.)
- terreni agricoli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
CASO 2
Di seguito riportiamo solo alcuni esempi rientranti nel caso 2:
- immobile oggetto di locazione finanziaria
- immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto con oggetto un’area fabbricabile
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile
- area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa o variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio
- altro
Fonte: Biblus-net by Acca
Nel mirino dell’Agenzia delle Entrate geometri, ingegneri e architetti. Ecco come si svolgeranno i controlli anti-evasione!
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto ben 97 metodologie per il controllo contabile e documentale delle attività professionali, commerciali e servizi. Lo scopo è quello di “verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare ricavi”.
Quindi nel mirino dell’Agenzia delle Entrate ci sono soprattutto i professionisti, come ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, avvocati, notai, odontoiatri, veterinari etc.
Le metodologie, finalizzate alla ricostruzione dell’effettiva dimensione dell’attività e del reale volume d’affari, sono una sorta di vademecum per la ricerca di tutte le informazioni e i dati utili per smascherare l’evasione.
Viene descritta la procedura da seguire per la ricostruzione del volume d’affari e vengono individuati gli accertamenti da effettuare, guidando il verificatore nella preparazione del controllo e nell’esecuzione dell’accesso, segnalando gli elementi da rilevare e la documentazione e addirittura gli orari in cui effettuare gli accessi.
In allegato a questo articolo proponiamo il documento con la procedura per il controllo degli studi professionali di geometri, architetti e ingegneri, che contiene in maniera molto dettaglia le modalità su come devono svolgersi i controlli, i dati, le notizie e i documenti da richiedere e, addirittura, l’orario in cui effettuare i controlli, ossia le ore pomeridiane, quando è più probabile la presenza del professionista nello studio, per sfruttare in pieno l’effetto “sorpresa” (le ore antimeridiane vengono utilizzate dal professionista per il disbrigo di pratiche presso uffici pubblici, ovvero per attività esterne di cantiere).
Fonte: Biblus-net by Acca
5° Conto Energia e soglia di spesa: cosa accadrà per le richieste di incentivi?
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in relazione a richieste di chiarimento pervenutegli, ha precisato che il D.M. 5 luglio 2012, 5° Conto Energia, cessa di applicarsi decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro, individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi forniti dal GSE, con le modalità di cui al comma 2, articolo 1 del Decreto.
Come già indicato nelle Regole Applicative, manterranno il diritto ad essere valutate le richieste di incentivazione relative:
- agli impianti non soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Registro, che entrano in esercizio anche successivamente alla data di raggiungimento del limite, purché le stesse pervengano entro 30 giorni solari dalla data di accertamento del raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro;
- agli impianti iscritti in posizione utile nei registri, non decaduti.
Tutte le richieste di incentivo inviate al GSE oltre il predetto termine o quelle trasmesse attraverso canali di comunicazione diversi dal portale informatico predisposto allo scopo (https://applicazioni.gse.it), saranno ritenute improcedibili ai fini dell’ammissione agli incentivi.
Inoltre, il GSE ha già provveduto ad aggiornare le FAQ relative al V Conto Energia.
Fonte: Biblus-net by Acca