Sicurezza
In vigore le nuove regole per la certificazione energetica degli edifici
Ancora pochi giorni e saranno obbligatorie le nuove regole per la certificazione energetica degli edifici.
Il 31 marzo 2016, infatti, sono state pubblicate nuove norme UNI che riguardano la certificazione energetica e il calcolo delle prestazioni termiche, ossia le UNI 11300 e delle UNI 10349 (dati climatici), che entrano in vigore il 29 giugno 2016.
Infatti, come previsto dal dlgs 192/2005 e s.m.i., le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici devono far riferimento alle norme UNI TS 11300: quindi per procedere alla redazione dell’APE (Attestato di prestazione energetica) e alla verifica dei requisiti minimi degli edifici è necessario dal 29 giugno 2016 utilizzare software già aggiornati alle nuove regole.
Di seguito sono riportati gli estremi delle nuove norme.
UNI 11300
UNI/TS 11300-4:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”
La specifica tecnica riguarda il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.
Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:
- impianti solari termici
- generatori a combustione alimentati a biomasse
- pompe di calore
- impianti fotovoltaici
- cogeneratori
Sono inoltre considerate le sottostazioni di teleriscaldamento.
UNI/TS 11300-5:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili”
La specifica tecnica fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:
- il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata
- la quota di energia da fonti rinnovabili
Fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano:
- le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico
- la valutazione dell’energia elettrica esportata
- la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili
- la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative
UNI/TS 11300-6:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”
La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell’edificio e dell’impianto.
I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.
UNI 10349
Le nuove norme UNI della serie 10349 pubblicate il 31 marzo 2016 sono le seguenti:
UNI 10349-1:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata“.
La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:
- ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa
- calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata
La nuova UNI 10349-1 sostituisce la UNI/TR 11328-1:2009.
UNI/TR 10349-2:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto”
Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la
progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo.
UNI 10349-3:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici”
La UNI 10349 – 3 fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.
Guida Sicurezza Cantieri
Il DUVRI e il rischio di interferenza
Negli appalti pubblici o privati, è opportuno che si realizzino la cooperazione ed il coordinamento tra committenti ed appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza globale delle opere e dei servizi da realizzare.
Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l’elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell’eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all’interferenza delle diverse lavorazioni. Il DUVRI, ovvero il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.
Il nucleo essenziale della disciplina prevenzionistica in materia di appalto è contenuta nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
Si tratta di una norma la cui finalità regolatoria è quella di spingere il committente a scegliere come partner commerciale un appaltatore che sia efficiente nella tutela della sicurezza dei propri dipendenti. Questo fine della decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i., è perseguito mediante il coinvolgimento del committente negli obblighi risarcitori che spettano all’appaltatore datore di lavoro a beneficio del lavoratore infortunatosi a cui venga giudizialmente riconosciuto un risarcimento.
Sempre sul piano della regolazione dei rapporti tra committente ed appaltatore rispetto alla sicurezza dei lavoratori che eseguono l’appalto, il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha esteso l’ambito dei rischi di cui per legge si fa obbligo di valutazione. Si tratta di una nuova tipologia di rischi, quelli da interferenza organizzativa tra committente ed appaltatore.
Nel caso di appalto, dunque, il committente deve predisporre, oltre al proprio Documento di valutazione dei rischi (DVR), un DUVRI relativo ai rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto. Allo stesso modo, l’appaltatore deve essere in possesso del proprio Documento di valutazione dei rischi (DVR), e deve anche rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, il DUVRI predisposto dal committente.
Il datore di lavoro committente, è quindi il soggetto obbligato all’elaborazione del DUVRI e alla consegna dello stesso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. p, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. La sanzione penale, per l’inadempimento di tale obbligo, è la sanzione prevista dall’articolo 55, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, in capo al datore di lavoro e al dirigente.
Appare evidente che il DUVRI, oltre a costituire un obbligo penalmente sanzionato in caso di violazione, è anche un importante strumento del committente per effettuare una reale valutazione dell’adeguatezza dell’organizzazione del sistema di sicurezza approntato dall’appaltatore, attraverso il coordinamento tra i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente e dell’appaltatore. Inoltre, e la cosa risulta di particolare interesse per l’impresa committente, il DUVRI è uno strumento operativo per diminuire il rischio di incorrere nella responsabilità per infortuni che eventualmente occorrano ai dipendenti dell’appaltatore.
Infatti il presupposto per la redazione del DUVRI è sia l’analisi dell’organizzazione imprenditoriale delle due aziende con particolare riferimento ai punti di contatto tra le stesse, che l’analisi dei due diversi sistemi di sicurezza adottati, sempre con riferimento particolare ai punti di contatto tra i due sistemi: ciò al fine di predisporne il coordinamento, il che è appunto l’oggetto del DUVRI.
Fonte: EdilTecnico