Sicurezza
Rischi correlati alla manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dell’aria: firmato l’accordo Stato – Regioni
Il Testo Unico sulla Sicurezza, all’art. 64 D.Lgs. 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro debba provvedere alla regolare manutenzione e pulizia dei luoghi di lavoro, degli impianti e dispositivi installati.
Tra questi c’è sicuramente anche l’UTA, l’Unità di Trattamento dell’Aria, spesso vivaio di inquinanti microbiologici e chimici dannosi per la salute dei lavoratori.
Nella seduta del 7 febbraio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l’accordo recante “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”.
Tale documento, utile certamente a tutti i tecnici e gli addetti ai lavori, nasce con il preciso obiettivo di fornire al datore di lavoro indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione, in considerazione di quanto riportato nelle Leggi regionali, Linee Guida nazionali e norme tecniche prodotte sull’argomento.
Il documento è così strutturato:
Controlli sull’impianto: ispezione visiva e ispezione tecnica
Flow chart della procedura operativa
Leggi regionali in materia di gestione e manutenzione degli impianti
Esempio di registro degli interventi effettuati sull’impianto
Check list per l’ispezione visiva
Analisi microbiologiche ed interventi previsti sulla sezione di umidificazione e sulla torre evaporativa
Indicazioni per il monitoraggio microbiologico dei componenti dell’impianto
Rapporto di prova dell’ispezione tecnica (da allegare al registro degli interventi di manutenzione)
Fonte: Biblus-net by Acca
Obbligo di formazione specifica per alcune attrezzature da lavoro
L’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede che l’utilizzo di attrezzature con elevato rischio sia consentito solo a coloro i quali hanno conseguito specifica abilitazione, in precedenza rilasciata dal datore di lavoro.
Dal 12 marzo 2013 entrerà in vigore l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che individua le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una “formazione specifica” che non è sostitutiva a quella obbligatoria già prevista.
Tra queste attrezzature segnaliamo:
- piattaforme mobili elevabili
- gru a torre
- gru mobile
- carrelli elevatori
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra
- pompa per calcestruzzo
L’Accordo Stato-Regioni del febbraio 2012, che alleghiamo a questo articolo, definisce, inoltre:
- le modalità per il riconoscimento delle abilitazioni
- l’individuazione dei soggetti formatori
- il contenuto dei corsi di formazione
- la durata dei corsi di formazione
Fonte Biblus-net by Acca
Riforma del lavoro e lavoro accessorio: come si comporteranno gli ispettori
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro e committenti che ricorrono al lavoro accessorio (lavoro occasionale).
Fonte: Biblus-net by Acca
La Circolare evidenzia le novità introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e le varie semplificazioni apportate; gli argomenti trattati sono i seguenti:
- campo di applicazione
- attività resa nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti
- lavoro accessorio e appalti
- lavoro accessorio e permesso di soggiorno
- buoni lavoro (voucher)
- disciplina sanzionatoria