Contratti pubblici: arrivano i chiarimenti sulla modalità elettronica obbligatoria dal primo gennaio 2013
Il Decreto Sviluppo bis (D.L. 179/2012) ha modificato l’articolo 11, comma 13 del Codice dei Contratti, stabilendo che dal primo gennaio 2013 i contratti devono essere stipulati “con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica…”.
L’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), con la Determinazione 1/2013, ha fornito chiarimenti a Stazioni Appaltanti e operatori economici che hanno lamentato difficoltà legate all’applicazione delle nuove disposizioni e ha specificato i casi in cui è obbligatorio utilizzare la modalità elettronica per la stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture.
Secondo l’Autorità, le nuove disposizioni si applicano ai contratti pubblici regolati dall’art.3 del Codice dei Contratti; pertanto ne sono esclusi contratti di compravendita e locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, per la scrittura privata è ancora consentita la forma cartacea.
In definitiva, la stipulazione del contratto può assumere, a seconda delle disposizioni applicabili di caso in caso, tre diverse forme:
- atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
- scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.
Infine, l’AVCP afferma che, come previsto anche dall’art.25 del Codice dell’Amministrazione Digitale, la “modalità elettronica” può essere assolta anche attraverso la sola acquisizione digitale della firma autografa.
Fonte: Biblus-net by Acca