Entrato in vigore il nuovo Regolamento Antimafia. I primi chiarimenti del Ministero
Il decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni correttive al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011), prevede, tra l’altro, l’anticipazione al 13 febbraio 2013 dell’entrata in vigore della normativa in materia di documentazione antimafia.
Con la circolare del 8 febbraio 2013 n. 11001/119/20(6), il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti e prime indicazioni interpretative sulle nuove norme sulla documentazione antimafia che le imprese devono ottenere per la partecipazione alle gare d’appalto.
Il Ministero precisa che l’applicazione delle nuove regole dipende dal periodo in cui si conclude la fase istruttoria per il rilascio della documentazione antimafia. Se le verifiche terminano prima del 13 febbraio valgono le vecchie norme e non sono necessari documenti integrativi. Nel caso in cui l’istruttoria si svolga a cavallo di questa data, gli atti compiuti restano validi, ma la Prefettura li integra in base ai nuovi adempimenti richiesti.
Relativamente alle modalità per il rilascio della documentazione antimafia, il Ministero, dopo aver sottolineato che tutto il Codice antimafia era imperniato sullo strumento della Banca Dati Nazionale – oggi ancora non disponibile – chiarisce che fino al momento in cui la banca dati diventerà operativa, la documentazione sarà rilasciata integralmente dalle Prefetture, attraverso il “Ced Interforze”.
Inoltre, se le Prefetture non riscontrano nessun elemento indiziario che possa far sospettare un’infiltrazione criminale, i documenti sono rilasciati entro 45 giorni. Al contrario, in presenza di dubbi si apre una fase di accertamento che può durare al massimo 30 giorni.
Fonte: Biblus-net by Acca