Obbligo di formazione specifica per alcune attrezzature da lavoro
L’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede che l’utilizzo di attrezzature con elevato rischio sia consentito solo a coloro i quali hanno conseguito specifica abilitazione, in precedenza rilasciata dal datore di lavoro.
Dal 12 marzo 2013 entrerà in vigore l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che individua le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una “formazione specifica” che non è sostitutiva a quella obbligatoria già prevista.
Tra queste attrezzature segnaliamo:
- piattaforme mobili elevabili
- gru a torre
- gru mobile
- carrelli elevatori
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra
- pompa per calcestruzzo
L’Accordo Stato-Regioni del febbraio 2012, che alleghiamo a questo articolo, definisce, inoltre:
- le modalità per il riconoscimento delle abilitazioni
- l’individuazione dei soggetti formatori
- il contenuto dei corsi di formazione
- la durata dei corsi di formazione
Fonte Biblus-net by Acca